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	<title>Blog Impresa Edile Baraldo &#187; legislatura</title>
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	<description>Un nuovo modo di costruire</description>
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		<title>Cos&#8217;è il Permesso di Costruire e quando va richiesto?</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 14:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[analisi]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Continua il nostro viaggio fra i permessi per costruire, per comprendere quali sono i casi in cui deve essere presentato una determinata documentazione per essere in regola con le richieste comunali e legislative in merito alla costruzione di nuovi edifici, al risanamento e anche alla ristrutturazione degli immobili. Dopo avere parlato della DIA e della [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2680" style="width: 755px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/permesso-di-costruire.jpg"><img class="size-full wp-image-2680" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/permesso-di-costruire.jpg" alt="Permesso di costruire" width="745" height="559" /></a><p class="wp-caption-text">Il permesso di costruire è un atto amministrativo che viene rilasciato dai comuni per eseguire gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Continua il nostro viaggio fra i <a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/permessi-per-costruire-le-differenze-a-norma-di-legge/">permessi per costruire</a>, per comprendere quali sono i casi in cui deve essere presentato una determinata documentazione per essere in regola con le richieste comunali e legislative in merito alla costruzione di nuovi edifici, al risanamento e anche alla ristrutturazione degli immobili. Dopo avere parlato della <a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-dia-e-in-che-casi-va-richiesta/">DIA</a> e della<a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/"> SCIA</a>, oggi tocca al Permesso di Costruire.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il permesso di costruire?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Permesso di Costruire è una documentazione disciplinata dagli articoli del Testo Unico dell&#8217;Edilizia che vanno dal 10 al 23 del Capo II. Si tratta di un titolo abilitativo che ha sostituito la vecchia concessione edilizia del 1977, chiamata legge Bucalossi. Il permesso di costruire è quindi un atto amministrativo che viene rilasciato dai comuni per eseguire gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando va richiesto il permesso di costruire?</p>
<p>Il permesso di costruire va richiesto quando si vogliono realizzare interventi edili rilevanti, come la costruzione di nuovi edifici, ma anche nei casi in cui gli interventi siano finalizzati all&#8217;aumento del volume o della superficie dell&#8217;immobile. Può essere richiesto dal proprietario dell&#8217;immobile o del terreno, da un condomino che con l&#8217;assenso degli altri vuole intervenire su porzioni comuni dell&#8217;edifico, dal comproprietario dell&#8217;immobile con l&#8217;assenso degli altri proprietari, dall&#8217;usufruttuario ma solo per opere che interessano gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro conservativo e dall&#8217;affittuario previo l&#8217;assenso del proprietario per gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Come si richiede il permesso di costruire</h3>
<p style="text-align: justify;">Premesso che, come sempre, è compito di un bravo tecnico procurare tutta la documentazione necessaria per ottenere il permesso di costruire, è necessario rivolgersi ad un <strong>professionista abilitato, quindi ad un </strong>architetto, ad un ingegnere o ad un geometra, il quale ha il compito di verificare la fattibilità del progetto in merito al regolamento edilizio e nel rispetto degli strumenti urbanistici. Per ottenere il permesso di costruire vi è un iter ben chiaro. Il comune deve infatti nominare un responsabile del procedimento, il quale ha tempo 120 giorni per richiedere modifiche di &#8216;modesta entità&#8217; al progetto presentato. Se la proposta viene attuata, i tempi vengono interrotti e ripartono nel momento in cui viene presentata la documentazione integrativa richiesta.</p>
<div id="attachment_2681" style="width: 650px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/termini-permesso-di-costruire.jpg"><img class="size-full wp-image-2681" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/termini-permesso-di-costruire.jpg" alt="Permesso di costruire" width="640" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Il permesso di costruire deve essere presentato dal tecnico di fiducia all&#8217;ufficio competente del comune dove si trova l&#8217;immobile,</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cosa fa il comune in questo periodo di tempo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Di base si tratta di un lavoro di verifica della congruità, del progetti e degli strumenti edilizi vigenti. Un tempo valeva in questo caso la regola del silenzio rifiuto, ovvero se entro il termine di tempo non arrivava nessuna riposta da parte del comune, il permesso di costruire si intendeva respinto. Grazie alle norme che interessano la <strong>semplificazione edilizia</strong>, è stato introdotto il silenzio assenso, ovvero se se il cittadino non riceve una risposta, negativa o positiva, entro 60 giorni dalla presentazione della sua istanza, essa si intende accolta accolta. Attenzione ai vincoli di numero, in quanto il termine temporale raddoppia per i comuni con più di 100mila abitanti e per i progetti particolarmente complessi, dove il tutto è stimato dal responsabile del procedimento. L&#8217;inizio delle opere deve avvenire entro un anno dalla concessione e, come accade per la Dia e per la SCIA, anche il permesso di costruire vale per tre anni.</p>
<p><strong>Quali documenti servono per il </strong><strong>permesso</strong><strong> di costruire?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I documenti che servono per ottenere il permesso di costruire possono essere variabili da comune a comune, ma di base si tratta alcuni elaborati comuni. Nel dettaglio si tratta di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una domanda in bollo redatta sulla base di quella dell&#8217;ufficio tecnico dive si trova l&#8217;immobile</li>
<li>i grafici di progetto ovvero la planimetria generale, le piante, i prospetti ecc.</li>
<li>lo schema dei calcoli plano-volumetrici e la verifica delle tabelle delle superfici aero-illuminanti</li>
<li>la relazione tecnica descrittiva</li>
<li>la relazione che interessa il superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/89 e successive modifiche e integrazioni;<br />
la relazione sulla conformità degli impianti tecnologici prevista dalla Legge 46/90 e successive modifiche;<br />
la doverosa documentazione fotografica che attesta lo stato dei luoghi</li>
<li>l&#8217;autocertificazione in sostituzione del parere dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale A.S.L., come previsto dal D.P.R. 380/01</li>
<li>la copia del titolo di proprietà</li>
<li>il computo metrico estimativo per il calcolo degli eventuali oneri concessori;<br />
la verifica e la documentazione delle dispersioni termiche dell&#8217;edificio come previsto dalla Legge 10/91;<br />
l&#8217;attestazione pagamento diritti di segreteria;</li>
</ul>
<h5 style="text-align: justify;">Quanto costa il permesso di costruire?</h5>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una documentazione che prevede dei costi variabili da comune a comune e che interessa il pagamento degli oneri accessori, un contributo che serve a realizzare le infrastrutture necessarie a rendere vivibile la zona (strade, parcheggi&#8230;) ma anche strutture di utilizzo pubblico come scuole, ospedali e quant&#8217;altro. Il contributo per ottenere il permesso di costruire si divide in un costo di costruzione che dipende in percentuale dal valore dell&#8217;intervento da realizzare e negli oneri di urbanizzazione, che sono variabili da comune a comune in base alla tariffa applicata. Vanno quindi saldati i diritti di segreteria che sono sempre proporzionali alla tipologia di intervento richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-il-permesso-di-costruire-e-quando-va-richiesto%2F&amp;linkname=Cos%E2%80%99%C3%A8%20il%20Permesso%20di%20Costruire%20e%20quando%20va%20richiesto%3F" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-il-permesso-di-costruire-e-quando-va-richiesto%2F&amp;title=Cos%E2%80%99%C3%A8%20il%20Permesso%20di%20Costruire%20e%20quando%20va%20richiesto%3F" id="wpa2a_2"></a></p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-il-permesso-di-costruire-e-quando-va-richiesto/">Cos&#8217;è il Permesso di Costruire e quando va richiesto?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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		<title>Cos&#8217;è la DIA e in che casi va richiesta</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEE E ISPIRAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Il nostro viaggio fra i diversi permessi per costruire continua con la DIA, forse il più famoso e fino a poco tempo fa controverso permesso per costruire, che si deve richiedere in fase di ristrutturazione degli edifici. Va innanzitutto specificato che con il pacchetto Edilizia del 2012, il governo ha cercato di snellire le procedure [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-dia-e-in-che-casi-va-richiesta/">Cos&#8217;è la DIA e in che casi va richiesta</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2674" style="width: 360px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/DIA.jpg"><img class="size-full wp-image-2674" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/DIA.jpg" alt="DIA" width="350" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Cos&#8217;è la DIA? In che casi deve essere presentata? Scopriamo a cosa si riferisce questo permesso di costruire.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il nostro viaggio fra i <b>diversi</b> <a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/permessi-per-costruire-le-differenze-a-norma-di-legge/" target="_blank"><b>permessi</b> per <b>costruire</b></a> continua con la <b>DIA</b>, forse il più famoso e fino a poco tempo fa controverso permesso per costruire, che si deve richiedere in fase di ristrutturazione degli edifici. Va innanzitutto specificato che con il <b>pacchetto</b> <b>Edilizia</b> del <b>2012</b>, il governo ha cercato di <b>snellire</b> le <b>procedure</b> <b>burocratiche</b> che interessano la costruzione di nuovi immobili e il risanamento di quelli esistenti, proponendosi di accorciare i termini di inizio dei lavori per accelerare l&#8217;inizio delle opere. Il decreto ha quindi introdotto la <b><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/">SCIA</a></b> e ribadito i casi in cui la <b>DIA</b> deve essere <b>presentata</b>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <b>DIA</b>, o <b>Denuncia</b> <b>di Inizio Attività in edilizia</b>, interessa le <b>opere</b> per le quali <b>non è </b><b>bastevole</b><b> </b><b>presentare</b><b> una SCIA</b> e quelle <b>soggette alla richiesta del permesso di costruire</b>, chiamato anche <b>Super DIA</b>. In questo caso si tratta di <b>interventi di ristrutturazione </b>che vengono<b> definiti &#8216;pesanti</b>&#8216;, in quanto si propongono di <b>dare vita ad un edificio in tutto o parte diverso dal progetto </b><b>originale</b>. La <b>DIA</b> interessa anche gli <b>interventi</b> di <b>nuova</b> <b>costruzione</b>, le <b>ristrutturazioni</b> <b>urbanistiche</b> e i <b>lavori</b> che secondo le <b>leggi</b> <b>regionali</b> prevedono la <b>semplificazione</b> rispetto al <b>suddetto</b> <b>permesso</b> di <b>costruire</b>. Ecco secondo le tabelle dell&#8217;art. 22, comma 3 del T.U. edilizia quali sono i casi in cui bisogna presentare la DIA:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Gli interventi di &#8220;ristrutturazione pesante&#8221; ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U. edilizia:<br />
1) interventi che determinano la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee &#8220;A&#8221;, comportano mutamenti delle destinazioni d&#8217;uso;<br />
2) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;<br />
3) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;<br />
4) interventi per i quali le varie leggi regionali prevedano la possibilità di ricorrere alla DIA in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire</p>
<h2 style="text-align: justify;">Quali sono le maggiori differenze fra DIA e SCIA?</h2>
<p style="text-align: justify;"><b>La prima </b><b>sostanziale</b><b> differenza fra <a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/" target="_blank">SCIA</a> e DIA riguarda i tempi</b>, in quanto la <b><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/" target="_blank">SCIA</a></b> permette di <b>iniziare</b><b> i lavori il giorno stesso della presentazione della domanda</b>, al quale seguono 60 giorni durante i quali gli organi di controllo hanno il compito di verificare l&#8217;esattezza dei dati contenuti quindi procedere se vengono riscontrate delle irregolarità.<b> La Dia </b><b>richiede</b><b> invece che si attendano 30 giorni per </b><b>costruire</b><b> dalla data di presentazione</b> e solo trascorso questo tempo è possibile iniziare i lavori, salvo che non venga comunicato l&#8217;odine motivato di non presentare i lavori per valutazioni effettuate dal comune dove si trova l&#8217;immobile.<br />
Per quanto riguarda i <b>punti comuni</b>, sia la <b>DIA</b> che la <b><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/" target="_blank">SCIA</a></b> hanno <b>efficacia limitata a 3 anni</b> e i <b>lavori che non vengon</b><b>o</b><b> ultimati</b> in questo periodo di tempo <b>richiedono la presentazione di un nuov</b><b>o</b><b> </b><b>permesso</b>. Come la<a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/" target="_blank"> <b>SCIA</b></a>, anche la DbIA è <b>ammessa nel caso di immobili vincolati</b>, ma deve <b>sussistere il preventivo rilascio delle autorizzazioni previste dalla </b><b>normativa</b><b> vigente</b>. Di base, la <b>DIA</b> viene quindi <b>richiesta se i lavori da eseguire rientrano nella tabella specificata dalla legge di riferimento</b> e <b>comporta</b> un <b>termine</b> di <b>accettazione</b> di <b>trenta</b> <b>giorni</b>, che deve essere calcolato da chi esegue i lavori.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-la-dia-e-in-che-casi-va-richiesta%2F&amp;linkname=Cos%E2%80%99%C3%A8%20la%20DIA%20e%20in%20che%20casi%20va%20richiesta" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-la-dia-e-in-che-casi-va-richiesta%2F&amp;title=Cos%E2%80%99%C3%A8%20la%20DIA%20e%20in%20che%20casi%20va%20richiesta" id="wpa2a_4"></a></p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-dia-e-in-che-casi-va-richiesta/">Cos&#8217;è la DIA e in che casi va richiesta</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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		<title>Cos&#8217;è la SCIA e quando si deve presentare</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 13:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[nozioni]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Approfondiamo il nostro articolo sulle varie tipologie di permessi per costruire partendo da uno dei più richiesti e forse diffusi del nostro presente. Si tratta della SCIA, acronimo che indica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si tratta della dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare oppure cessare un&#8217;attività produttiva, sia essa commerciale, artigianale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/">Cos&#8217;è la SCIA e quando si deve presentare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2668" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/scia.jpg"><img class="wp-image-2668 size-full" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/scia.jpg" alt="SCIA" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Cos&#8217;è la SCIA e quando si deve presentare?</p></div>
<p style="text-align: justify;">Approfondiamo il nostro articolo sulle <b>varie <a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/permessi-per-costruire-le-differenze-a-norma-di-legge/" target="_blank">tipologie di permessi per costruir</a>e</b> partendo da uno dei più richiesti e forse diffusi del nostro presente. Si tratta della <b>SCIA</b>, acronimo che indica la <b>Segnalazione Certificata di Inizio Attività</b>. Si tratta della dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare oppure cessare un&#8217;attività produttiva, sia essa commerciale, artigianale o industriale <b>senza la necessità di attendere i tempi e le verifiche preliminari svolti dagli enti competenti</b>, in quanto<b> la pratica</b><b> produce infatti effetti immediati dal </b><b>momento della sua presentazione.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di una pratica che non implica verifiche preventive, la <b>SCIA</b> deve essere <b>corredata dalle </b><b>opportune</b><b> autocertificazioni, che interessano i requisiti </b><b>soggettivi</b><b>, quindi morali e professionali richiesti per svolgere determinate attività, nonché i requisiti </b><b>oggettivi</b><b>, </b>ovvero le conformità urbanistiche, relative all&#8217;edilizia e ad altri aspetti come il settore ambientale e la situazione igienico sanitaria. Può capitare che alla <b>SCIA debbano </b><b>essere</b><b> allegati degli elaborati </b><b>planimetrici</b><b> e tecnici.</b> E&#8217; quindi compito del tecnico di fiducia compilare questa pratica nel rispetto delle leggi vigenti.</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>La pubblica amministrazione alla quale viene inviat</b><b>a</b><b> la SCIA deve accertare entro il termine di 60 giorni il </b><b>p</b><b>ossesso e la veridicità dei requisiti dichiarati </b><b>all&#8217;interno</b><b> del documento</b> e quindi operare positivamente oppure negativamente in base alle rilevazioni effettuate. Va considerato che la SCIA è stata introdotta nel 2011 per rendere più snelle le procedure burocratiche per far partire i cantieri edilizi. In effetti i lavori possono essere iniziati il giorno stesso della presentazione della pratica in comune, evitando l&#8217;attesa di trenta giorni della DIA.</p>
<h3 style="text-align: justify;"> Per quali interventi edilizi serve la SCIA?</h3>
<p style="text-align: justify;">La <b>SCIA deve essere letta come una semplificazione della DIA,</b> quindi gli interventi sono gli stessi per i quali in passati era obbligatorio presentare quella tipologia di dichiarazione. La <b>SCIA va </b><b>presentata</b><b> nel caso di:</b></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">manutenzione straordinaria;</li>
<li style="text-align: justify;">ristrutturazione edilizia;</li>
<li style="text-align: justify;">restauro e risanamento conservativo;</li>
<li style="text-align: justify;">azioni su edifici che alterano la loro sagoma ma che rispettano la volumetria e i vincoli;</li>
<li style="text-align: justify;">azioni indirizzate al ripristino (totale o parziale) di edifici in parte demoliti o crollati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla%2F&amp;linkname=Cos%E2%80%99%C3%A8%20la%20SCIA%20e%20quando%20si%20deve%20presentare" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla%2F&amp;title=Cos%E2%80%99%C3%A8%20la%20SCIA%20e%20quando%20si%20deve%20presentare" id="wpa2a_6"></a></p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-scia-e-quando-si-deve-presentarla/">Cos&#8217;è la SCIA e quando si deve presentare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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		<title>Permessi per costruire: le differenze a norma di legge</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Sentiamo spesso parlare di Scia, Dia e di acronimi incomprensibili che riguardano i permessi per costruire o ampliare gli edifici. Come è possibile orientarsi in questo universo così tecnico? La legge italiana ha diviso i permessi in base a particolari requisiti, alle caratteristiche dei lavori, ovvero alla portata e anche ad altri fattori che analizzeremo [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2665" style="width: 522px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/permessi-per-costruire.jpg"><img class="size-full wp-image-2665" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/09/permessi-per-costruire.jpg" alt="permessi per costruire" width="512" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Quali sono i permessi per costruire e in base a che regole devono essere richiesti?</p></div>
<p style="text-align: justify;">Sentiamo spesso parlare di <strong>Scia, Dia e di acronimi incomprensibili</strong> che riguardano i <strong>permessi per costruire</strong> o ampliare gli edifici. Come è possibile orientarsi in questo universo così tecnico? La legge italiana ha diviso i permessi in base a particolari requisiti, alle caratteristiche dei lavori, ovvero alla portata e anche ad altri fattori che analizzeremo assieme. Vediamo quindi quali sono i permessi per costruire e quali sono le loro caratteristiche principali.</p>
<p style="text-align: justify;">Permessi per costruire: i diversi interventi</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interventi che vengono attuati negli edifici sono regolati dal Testo Unico dell&#8217;Edilizia, (d.p.r. 380/2001 all&#8217;articolo 3 che si chiama Definizione degli interventi Edilizi, comma 1. Questi interventi si dividono in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>interventi ordinari</strong>: ovvero gli interventi che interessano le opere di riparazione, la sostituzione il rinnovamento delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare oppure a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici che già esistono.</li>
<li><strong>interventi di manutenzione straordinaria</strong>: ovvero le opere e le modifiche che si propongono necessarie per rinnovare o sostituire delle parti, anche strutturali, degli edifici. Queste opere si intendono necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici ma non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliare e non devono apportare modifiche alla destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile stesso.</li>
<li><strong>interventi di restauro e di risanamento conservativo</strong>: ovvero gli interventi edilizi che sono rivolti a conservare l&#8217;organismo edilizio e quindi ad assicurarne l&#8217;integrità e la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Nel rispetto degli elementi formali, strutturali e tipologici dell&#8217;organismo, i lavori devono consentire una destinazione d&#8217;uso compatibile. Questi interventi interessano il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti e l&#8217;eliminazione degli elementi estranei all&#8217;organismo edilizio.</li>
<li><strong>interventi di ristrutturazione edilizia</strong>: ovvero gli interventi che sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi attraverso un insieme sistematico di opere che possono portare alla creazione di un organismo edilizio in parte o in tutto diverso dall&#8217;originario. Questi interventi interessano il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;eliminazione e anche la modifica di nuovi inserimenti e e impianti. Appartengono a questa sezione anche gli interventi di demolizione e di ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria, fatta salve le procedure da attuare per garantire la normativa antisismica e quelli rivolti al ripristino di edifici o di sezioni di essi in parte crollati o demoliti.</li>
<li><strong>interventi di nuova costruzione</strong>: ovvero gli interventi che interessano la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio dove le opere non rientrano in quelle esposte precedentemente.</li>
<li><strong>interventi di ristrutturazione urbanistica</strong>: ovvero gli interventi  rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, i quali interessano un insieme sistematico di interventi di natura edile che comprendono la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e anche della rete stradale.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Permessi per costruire: le diverse tipologie</h2>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; importante conoscere queste definizioni, <strong>perché nel momento in cui si sceglie di intraprendere un lavoro edile è necessario richiedere un certo tipo di richiesta o si comunicazione. Si tratta dei permessi per costruire.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per i <strong>lavori di manutenzione ordinaria serve la Comunicazione di Inizio Lavori, chiamata C.I.L</strong> che deve essere preparata su apposita modulistica fornita dal comune dove si trova l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;"> Per i <strong>lavori di manutenzione straordinaria, serve la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la C.I.L.A.</strong> a patto che i lavori non prevedano interventi sulle strutture, modifiche che interessano il numero di unità immobiliari o modifiche alla destinazione di uso.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la C.I.L.A. non è necessaria si deve presentare la <strong>Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la S.C.I.A.,</strong> che viene richiesta per lavori di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di restauro.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni comuni prevedono l&#8217;introduzione della<strong> Denuncia di Inizio di Attività, la D.I.A</strong>. per interventi come il cambio di destinazione d&#8217;uso, la demolizione e conseguente ricostruzione ed essa può essere richiesta anche per interventi che interessano l&#8217;ampliamento o la soprelevazione, ovvero le nuove costruzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove costruzioni devono infine essere attuate con il <strong>Permesso di Costruire</strong>. Si tratta di un universo molto tecnico, quindi sta alla competenza del tecnico di fiducia riuscire a comprendere quali sono i documenti che servono per dare inizio ai lavoro e comprendere quali sono i costi e i tempi che seguono i diversi <strong>permessi per costruire</strong> che vigono nel nostro paese.</p>
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		<title>I vantaggi e gli svantaggi del cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili: l&#8217;esempio di via Tortona a Milano Molti immobili, soprattutto antichi, possono avere una destinazione d&#8217;uso diversa da quella destinata all&#8217;abitazione. Accade con le vecchie fabbriche, le vecchie officine meccaniche e anche con molti ristoranti dismessi che al giorno d&#8217;oggi vengono convertiti in ambienti destinati all&#8217;abitazione oppure ad ibridi che [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2643" style="width: 755px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/08/cambio-destinazione-d-uso_NG1.jpg"><img class="size-full wp-image-2643" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/08/cambio-destinazione-d-uso_NG1.jpg" alt="Cambio di destinazione d'uso degli immobili" width="745" height="496" /></a><p class="wp-caption-text">Cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili: possono essere progettate delle vere e proprie meraviglie!</p></div>
<h2 style="text-align: justify;">Cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili: l&#8217;esempio di via Tortona a Milano</h2>
<p style="text-align: justify;">Molti immobili, soprattutto antichi, possono avere una destinazione d&#8217;uso diversa da quella destinata all&#8217;abitazione. Accade con le vecchie fabbriche, le vecchie officine meccaniche e anche con molti ristoranti dismessi che al giorno d&#8217;oggi vengono convertiti in ambienti destinati all&#8217;abitazione oppure ad ibridi che accolgono lo spazio abitativo e professionale. Un grande esempio di questa riqualificazione è via Tortona a Milano, uno spazio che fino ad alcuni tempi fa era prettamente industriale, e che è stato abbandonato per poi venire riqualificato in modo assolutamente geniale da tanti architettati, che l&#8217;hanno convertito in una fucina di spazi belli e ampiamente vivivili. In queste aree, i vecchi magazzini polverosi si sono trasformati in lussuosi loft, che associano allo spazio delle abitazioni delle porzioni di verde impensabili da trovare in una metropoli come Milano. Ma non basta andare tanto lontano per incontrare esempi come questi, perché anche a Vicenza e in provincia esistono tanti immobili destinati all&#8217;industria e che ora sono stati adibiti ad abitazioni. E&#8217; il caso di vecchie fabbriche e di latterie, edifici scenografici e che hanno i &#8216;muri buoni&#8217;, dotati di ampie vetrate che permettono di godere di una luminosità fuori dal comune.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ingegno degli architetti e la voglia di sperimentare dei committenti ha quindi dato vita ad un processo di riqualificazione molto sentito, che al giorno d&#8217;oggi si propone sempre più in voga in quanto permette di acquistare edifici a costo molto bassi e di rivalutarli impiegando tecniche diverse, migliorandoli dal punto di vista ambientale e facendo un grande favore alla collettività, che nella maggior parte di casi vede un edificio fatiscente convertirsi in una bella dimora. Un problema che accompagna la ristrutturazione di questi edifici è interessa però il <b>cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili</b>. In altri termini, un edificio può nascere con intento residenziale, oppure con intento commerciale e/o industriale e per cambiare la destinazione d&#8217;uso servono delle pratiche e lo svolgimento di un iter burocratico, che, alcune volte, può proporsi un po&#8217; problematico. Analizziamo questo aspetto e vediamo quali sono i benefici e i possibili problemi che gli utenti potrebbero incontrare lungo il loro percorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Poniamo il caso che una persona disponga di un magazzino che desidera trasformare in locale abitativo, perché ampio, dotato di spazi verdi e papabile per essere convertito in un bel loft tutto da gustare. In questo caso il cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili va da commerciale a residenziale. Va premesso che ogni comune ha una sua legislazione sull&#8217;argomento, quindi è buona prassi farsi aiutare da un tecnico preciso, che si in grado di ricercare tutte le norme relative al caso e di proporle con chiarezza l cliente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili: da commerciale a residenziale</h3>
<p style="text-align: justify;">Se il locale desidera essere variato da C2 ad un A2, ovvero ad un&#8217;abitazione di tipo civile, oppure ad un A10, un ufficio o studio privato, si mette in atto una variazione che richiede lo svolgimento di importanti opere interne, quali la costruzione di servizi igienici, la realizzazione e la successiva messa in norma degli impianti e la doverosa verifica delle superfici aeroilluminate, ovvero la sufficiente presenza di porte e di finestre nella superficie abitativa complessiva. Il tutto deve essere eseguito secondo la normativa locale, ma questa opera di ristrutturazione comporterà sicuramente un aumento del carico urbanistico e quindi il pagamento di oneri, che deve essere conteggiato da un professionista abilitato come un geometra, un architettato o un ingegnere. Tutti questi calcoli servono innanzitutto per rendere l&#8217;edificio salubre e abitabile, ma anche per ottenere il certificato di agibilità. La variazione del coefficiente per il calcolo dell&#8217;Imu va inoltre a variare, a seconda che si tratto di un A10 oppure di un semplice edificio residenziale.</p>
<div id="attachment_2644" style="width: 642px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/08/cambio-destinazione-uso.jpg"><img class="size-full wp-image-2644" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/08/cambio-destinazione-uso.jpg" alt="cambio di destinazione d'uso degli immobili " width="632" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Il cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili sembra essere la moda del momento, scopriamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta.</p></div>
<h3 style="text-align: justify;">Cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili: da magazzino a negozio</h3>
<p style="text-align: justify;"><a name="more"></a>Un altro caso di <strong>cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili</strong> interessa il passaggio da magazzino a locale commerciale, ovvero nella trasformazione di uno spazio dismesso ad un negozio con annessa magari abitazione. Anche in questo caso tutto dipende dalla normativa proposta dai comuni, quindi è indispensabile potere disporre di un bravo professionista che sappia procurarsi e interpretare le leggi in vigore nel paese dove si trova l&#8217;immobile. In questo caso si tratta di un passaggio ad una categoria C1, ovvero ad una commerciale e quindi il cambio di destinazione interessa il pagamento di oneri perché varia il carico urbanistico, anche se molto spesso può avvenire una cambio di coefficiente dell&#8217;imu che potrebbe abbassarsi. Tutto dipende, quindi, dalle scelte che sono in vigore nel comune dove è dislocato l&#8217;immobile.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili: che tempi aspettarsi</h3>
<p style="text-align: justify;">Molto dipende dalla celerità degli uffici in quanto, in alcuni casi, la richiesta di <strong>cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili</strong> può avvenire in seguito ad una decisione del consiglio comunale. Può capitare nei casi di edifici particolari, posizionati in certe zone strategiche della città. Se pensiamo a questo aspetto non possiamo che ritenere che serva il giusto tempo per comprendere quali sono le modalità di cambiamento. In linea di massima il passaggio tra locale commerciale o magazzino ed edificio residenziale si rivela, solitamente più veloce rispetto al passaggio contrario, quindi le persone che dispongono di un immobile di questo genere o che desiderano acquistarlo devono in assoluto informarsi sui tempi dal proprio geometra o architetto e richiedere precise informazioni in comune, per evitare di far trascorrere troppo tempo dall&#8217;inizio dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Cosa cambia con il decreto sugli edifici ad energia quasi zero?</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Mancava e se ne sentiva il bisogno. La crescente attenzione per il risparmio energetico, per la bioedilizia e per la costruzione di case passive ha finalmente convinto le regioni ad elaborare un decreto che facesse chiarezza in materia e che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo 1 luglio 2015. Ma cosa si intende per [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Mancava e se ne sentiva il bisogno. La crescente attenzione per il risparmio energetico, per la <a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/slidepost/impresa-baraldo-costruzioni-a-thiene-dal-1964/">bioedilizia</a> e per la costruzione di <a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/uno-sguardo-alla-passive-house/">case passive</a> ha finalmente convinto le regioni ad elaborare un<a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/le-regioni-approvano-il-decreto-sugli-edifici-ad-energia-quasi-zero/"> decreto che facesse chiarezza in materia</a> e che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo 1 luglio 2015. Ma cosa si intende per edificio a d energia quasi zero? </strong>Secondo il decreto vi rientrano<strong> “</strong> tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:<br />
• tutti i requisiti previsti con i valori<br />
vigenti dall’1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dall’1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;<br />
• gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi indicati negli allegati, ovvero una copertura del 50%.</p>
<p style="text-align: justify;">Positivo o negativo? Dipende, ma il tetto del 50% sulla copertura delle energie rinnovabili è molto basso e alcuni edifici probabilmente ne riserntiranno.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Come avverranno i calcoli nel <strong>decreto sugli edifici ad energia quasi zero?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Per calcolare la prestazione energetica degli edifici il Mini Decreto adotta le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE e della serie UNI/TS 11300, la quale si divide in microsezioni che interessano i diversi aspetti di calcolo, consultabili nel portale ufficiale di riferimento.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa cambia nell&#8217;immediato con il <strong>decreto sugli edifici ad energia quasi zero?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fino al 1 luglio 2015 tutto rimane come è al momento presente, dopo di che sarà interessante vedere come avviene la migrazione fra il vecchio sistema e il nuovo. Sarà inoltre interessante comprendere come va a cambiare l&#8217;analisi e la certificazione energetica degli edifici, </strong>anche se l&#8217;introduzione del nuovo decreto non implica alcuna ri-certificazione dei software. Chi ha effettuato la certificazione energetica può quindi &#8216;respirare&#8217; in quanto tutti i software di recente certificati riguardo alle UNI/TS 11300:2014 sono già in possesso dei requisiti che richiedono lo scostamento massimo dei risultati di calcolo del +/- 5%.</p>
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		<title>Decreto sugli edifici ad energia quasi zero: gli ambiti di applicazione</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 09:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Quali sono gli ambiti di applicazione del futuro decreto sugli edifici ad energia quasi zero? Il Mini Decreto notifica e chiarisce molte condizioni, in quanto si occupa di prescrivere che la nuova costruzione è quella il cui titolo abilitativo sia richiesto dopo l’1 luglio 2015 e considera “come nuovi edifici quelli sottoposti a demolizione e [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Quali sono gli ambiti di applicazione del futuro decreto sugli edifici ad energia quasi zero? Il Mini Decreto notifica e chiarisce molte condizioni, in quanto si occupa di prescrivere</strong> <strong>che la nuova costruzione è quella il cui titolo abilitativo sia richiesto dopo l’1 luglio 2015 e considera “come nuovi edifici quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario e gli ampliamenti di edifici esistenti, realizzati all’esterno della sagoma dell’edificio esistente, in adiacenza o tramite sopraelevazioni, o attraverso la chiusura di spazi aperti quali logge e porticati con relativo cambio d’uso”.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa prevede il decreto sugli edifici ad energia quasi zero per le ristrutturazioni?</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le ristrutturazioni che interessano una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente dell’edificio, il il decreto fa riferimento all’involucro, ma anche all’impianto, specificando le condizioni in cui un intervento viene considerato ristrutturazione o riqualificazione e le verifiche del caso che devono essere effettuate.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa significa &#8216;edificio di riferimento nel decreto decreto sugli edifici ad energia quasi zero?</h3>
<p style="text-align: justify;">Si tratta della <strong>vera novità del decreto</strong>, in quanto la legislatura si propone di adottare un edificio di riferimento, ovvero una base identica a quella progettata o reale in termini di geometria come superficie calpestabile, volumi, superficie degli elementi costruttivi e componenti, ubicazione territoriale, orientamento, destinazione di uso e situazione al contorno. Si tratta di un riferimento molto importante, in quanto il decreto prevede che “la tipologia di generazione presente nell’edificio di riferimento sia la stessa di quella utilizzata nell’edificio di progetto o reale, ma che i valori dei parametri di efficienza e i rendimenti siano quelli di riferimento”.</p>
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		<item>
		<title>Le regioni approvano il decreto sugli edifici ad energia quasi zero</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEE E ISPIRAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
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		<category><![CDATA[certificazione casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
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		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; notizia recente che le regioni italiane hanno approvato il decreto sugli edifici ad energia quasi zero. Una legislatura di riferimento mancava completamente, quindi il decreto si impegna a supplire a questa mancanza e a fare un po&#8217; di luce su questo argomento che sta diventando sempre più di interessa fra la popolazione. Cosa cambia [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2543" style="width: 635px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/06/le-regioni-italiane-hanno-approvato-il-decreto-sugli-edifici-ad-energia-quasi-zero.jpg"><img class="size-full wp-image-2543" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/06/le-regioni-italiane-hanno-approvato-il-decreto-sugli-edifici-ad-energia-quasi-zero.jpg" alt="decreto sugli edifici ad energia quasi zero" width="625" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">le regioni italiane hanno approvato il decreto sugli edifici ad energia quasi zero</p></div>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; notizia recente che le <b>regioni italiane hanno approvato il decreto sugli edifici ad energia quasi zero</b>. Una <b>legislatura di riferimento mancava completamente</b>, quindi il decreto si impegna a supplire a questa mancanza e a fare un po&#8217; di luce su questo argomento che sta diventando sempre più di interessa fra la popolazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa cambia con il decreto sugli edifici ad energia quasi zero?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il d<b>ecreto entrerà in vigore dal 1 luglio 2015 </b>e verranno definite le <b>norme tecniche e i requisiti </b>che dovranno avere le <b>nuove costruzioni, le ristrutturazioni di natura importante e anche le riqualificazioni energetiche</b>. Si tratta di un decreto che prevede la presenza di un <b>edificio di riferimento</b>, ovvero di un modello che va a definire le modalità di applicazione dei metodi di calcolo delle prestazioni energetiche e dell&#8217;impiego delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché interessa l&#8217;<b>applicazione dei requisiti minimi</b> e della prescrizione in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Siamo in attesa del decreto che apparirà il <b>1 luglio nella Gazzetta Ufficiale</b> e che è stato approvato durante la conferenza unificata del 25 marzo 2015 con il DM Requisiti Minimi.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Quali sono le principali modifiche apportate dal decreto sugli edifici ad energia quasi zero?</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il cosiddetto Decreto Mini introduce finalmente il concetto </strong>di<b> fabbisogno di energia globale e di energia primaria</b>. A ciò fa seguito l&#8217;introduzione della<b> definizione dei fattori di conversione in energia primaria</b>, sia non rinnovabile sia rinnovabile, e spiega quali sono i <b>fabbisogni di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva</b>, per la <b>ventilazione</b> e per la <b>produzione di acqua calda sanitaria</b>. A ciò si associa la doverosa<b> definizione di compensazione tra fabbisogni energetici e energia da fonte rinnovabile</b>. Il decreto andrà inoltre ad <b>introdurre un &#8216;edificio di riferimento&#8217;</b> e fornirà una <b>definizione tecnica degli edific</b><b>i</b><b> ad energia quasi zero.</b></p>
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		<title>Cos&#8217;è la legge 20 20 20?</title>
		<link>http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-legge-20-20-20/</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 12:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEE E ISPIRAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[direttive europee]]></category>
		<category><![CDATA[legge 20 20 20]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Sembra quasi un gioco numerico, in realtà è una legge molto importante, poco spiegata e altrettanto poco conosciuta. La funzione della legge 20 20 20 è fondamentale, in quanto si tratta dell’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del tanto citato Protocollo di Kyoto che si è occupato di contrastare in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-legge-20-20-20/">Cos&#8217;è la legge 20 20 20?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sembra quasi un gioco numerico, in realtà è una <strong>legge molto importante, poco spiegata e altrettanto poco conosciuta</strong>. La funzione della <strong>legge 20 20 20</strong> è fondamentale, in quanto si tratta dell<strong>’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del tanto citato Protocollo di Kyoto</strong> che si è occupato di contrastare in modo attivo i cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>legge 20 20 202</strong>, chiamata più opportunamente <strong>Piano 20 20 20</strong> è contenuta nella<strong> Direttiva 2009/29/CE,</strong> ed è entrata in vigore nel giugno 2009 e sarà valida dal gennaio<strong> 2013 fino al 2020</strong>. Ma che cosa prevede questo piano? Innanzitutto la<strong> legge 20 20 20 si propone di ridurre le emissioni di  gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020</strong>. Da qui il nome <strong>legge 20 20 20</strong>!</p>
<div id="attachment_2439" style="width: 910px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/04/legge-20-20-20-2.png"><img class="wp-image-2439 size-large" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/04/legge-20-20-20-2-1024x382.png" alt="legge 20 20 20" width="900" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">La legge 20 20 20 è una direttiva europea che si propone di ridurre le emissioni di co2 nell&#8217;ambiente</p></div>
<p>La legge 20 20 20 è una direttiva europea che si propone di ridurre l emissioni di co2 nell&#8217;ambiente</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo esposto una semplice sintesi del cosiddetto “<strong>pacchetto clima-energia 20-20-20</strong>” varato dall’Unione Europea, il quale però chiede di essere applicato in tutto e per tutto entro i termini prefissati. E nella pratica? Cerchiamo di schematizzare gli interventi richiesti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Innanzitutto viene richiesta la<a href="http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm" target="_blank"> r<strong>evisione del Sistema EU-ETS</strong></a> ovvero del sistema del sistema che prevede lo scambio delle quote delle emissioni di gas serra, al fine di limitare le emissioni stesse.</li>
<li>Viene promosso il <strong>sistema “Effort sharing extra EU-ETS”, ovvero un metodo che si propone di ripartire gli sforzi effettuati per ridurre le emissioni. Si tratta di un sistema che si divide in percentuali, all&#8217;Italia spetta il 13% e che si propone di aiutare i soggetti che </strong>non rientrano nel sistema di scambio delle quote, come ad esempio l&#8217;edilizia e l&#8217;agricoltura.</li>
<li>Viene promosso il meccanismo del <strong>Carbon Capture and Storage</strong>, ovvero dello stoccaggio in serbatoi geologici dell&#8217;anidride carbonica.</li>
<li>Vengono <strong>promosse le energie rinnovabili</strong> e per raggiungere la quota sono stati definiti definiti  degli obiettivi nazionali vincolanti  che interessano il 17% per il nostro paese.</li>
<li>Vengono introdotti<strong> limiti nell&#8217;emissione di Co2 per le automobili e introdotte restrizioni votate a migliorare la natura dei combustibili</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>legge 20 20 20</strong> si trova in versione completa nel portale del <a href="http://www.camera.it/leg17/1050?appro=844&amp;Il+pacchetto+clima+energia" target="_blank">Parlamento Italiano </a>e può essere consultata da chiunque. Si tratta di un documento importante, in quanto tali adeguamenti e tali richieste di riduzione dovranno essere <strong>rispettate noon solo per non subire sanzioni, ma anche per migliorare sensibilmente lo stato di salute del nostro delicato eco sistema.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-la-legge-20-20-20%2F&amp;linkname=Cos%E2%80%99%C3%A8%20la%20legge%2020%2020%2020%3F" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.impresabaraldo.it%2FBlog%2Fcose-la-legge-20-20-20%2F&amp;title=Cos%E2%80%99%C3%A8%20la%20legge%2020%2020%2020%3F" id="wpa2a_18"></a></p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cose-la-legge-20-20-20/">Cos&#8217;è la legge 20 20 20?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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		<title>Cosa comunicare all&#8217;Enea per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Impresa Edile Baraldo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RESTAURO]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[ENEA]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[restauro]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Una volta che sono stati &#8216;radunati&#8217; tutti i documenti per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza di cui abbiamo parlato nei post precedenti, è importante comunicare entro 90 giorni dalla fine dei lavori tali documenti per via telematica all’Enea. In che modo? E&#8217; necessario trasmettere i documenti che servono per ottenere le detrazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/cosa-comunicare-allenea-per-ottenere-le-detrazioni-sul-risparmio-energetico-a-vicenza/">Cosa comunicare all&#8217;Enea per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.impresabaraldo.it/Blog">Blog Impresa Edile Baraldo</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2433" style="width: 695px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/04/schema-Enea.jpg"><img class="size-full wp-image-2433" src="http://www.impresabaraldo.it/Blog/wp-content/uploads/2015/04/schema-Enea.jpg" alt="Cosa comunicare all'Enea per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza" width="685" height="364" /></a><p class="wp-caption-text">Entro 90 giorni bisogna trasmettere all&#8217;Enea i documenti per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza</p></div>
<p class="western" style="text-align: justify;">Una volta che sono stati &#8216;radunati&#8217; tutti i <strong>documenti per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza</strong> di cui abbiamo parlato nei post precedenti, è importante <strong>comunicare entro 90 giorni dalla fine dei lavori tali documenti per via telematica all’Enea</strong>. In che modo?</p>
<p class="western" style="text-align: justify;">E&#8217; necessario trasmettere i <strong>documenti che servono per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza t</strong>ramite il sito <span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.acs.enea.it/" target="_blank">www.acs.enea.it</a></span></span></span> . Una volta inserita la documentazioni si ottiene una <strong>ricevuta informatica, la copia dell&#8217;attestato di certificazione e anche la scheda informativa</strong> che interessa gli interventi che sono stati realizzati.</p>
<p class="western" style="text-align: justify;">E i<strong> tempi relativi al collaudo?</strong> Il termine di invio della documentazione per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza all&#8217;Enea coincide con il giorno del collaudo. Qualora esso non fosse richiesto, può essere sostituito da “idonea documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa”.</p>
<p class="western" style="text-align: justify;"><strong>Sono valide le autocertificazioni del contribuente?</strong> In assoluto no, in quanto si tratta di argomenti precisi, che richiedono una sinergia di lavori,di prove e di test che accertano l&#8217;avvento dei lavori. Se si tratta di lavori speciali, particolarmente complessi o non inclusi sugli schemi contenuti sul portale Enea, è possibile inviare la documentazione all&#8217;indirizzo che riportiamo, con raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p class="western" style="text-align: center;"><strong>ENEA &#8211; Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile<br />
Via Anguillarese 301 &#8211; 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)<br />
Detrazioni fiscali &#8211; riqualificazione energetica</strong>.</p>
<h3 class="western">Per quanto tempo vanno conservati i documenti inviati all&#8217;Enea per per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza?</h3>
<p class="western" style="text-align: justify;"><strong>I documenti inviati all&#8217;Enea per per ottenere le detrazioni sul risparmio energetico a Vicenza</strong> vanno conservati <strong>fino alla fine del godimento della detrazione più cinque anni.</strong> Se, ad esempio, la detrazione interessa spese relative all&#8217;anno 2012 inserite nel 730 dell&#8217;anno 2013, bisogna conservare i documenti fino all&#8217;anno 2026. Perché? Perché i 730 devono essere conservati per cinque anni dalla redazione. Quindi se i lavori vengono detratti per 10 anni, si va teoricamente all&#8217;anno 2021, ma bisogna aggiungerne altri cinque per legge. Per semplificare il tutto, è utile conoscere che si devono <strong>conservare i documenti per 15 anni a seguito della richiesta di detrazione</strong>.</p>
<p class="western" style="text-align: justify;">
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