Permessi per costruire: le differenze a norma di legge
permessi per costruire

Quali sono i permessi per costruire e in base a che regole devono essere richiesti?

Sentiamo spesso parlare di Scia, Dia e di acronimi incomprensibili che riguardano i permessi per costruire o ampliare gli edifici. Come è possibile orientarsi in questo universo così tecnico? La legge italiana ha diviso i permessi in base a particolari requisiti, alle caratteristiche dei lavori, ovvero alla portata e anche ad altri fattori che analizzeremo assieme. Vediamo quindi quali sono i permessi per costruire e quali sono le loro caratteristiche principali.

Permessi per costruire: i diversi interventi

Gli interventi che vengono attuati negli edifici sono regolati dal Testo Unico dell’Edilizia, (d.p.r. 380/2001 all’articolo 3 che si chiama Definizione degli interventi Edilizi, comma 1. Questi interventi si dividono in:

  • interventi ordinari: ovvero gli interventi che interessano le opere di riparazione, la sostituzione il rinnovamento delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare oppure a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici che già esistono.
  • interventi di manutenzione straordinaria: ovvero le opere e le modifiche che si propongono necessarie per rinnovare o sostituire delle parti, anche strutturali, degli edifici. Queste opere si intendono necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici ma non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliare e non devono apportare modifiche alla destinazione d’uso dell’immobile stesso.
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo: ovvero gli interventi edilizi che sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e quindi ad assicurarne l’integrità e la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Nel rispetto degli elementi formali, strutturali e tipologici dell’organismo, i lavori devono consentire una destinazione d’uso compatibile. Questi interventi interessano il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
  • interventi di ristrutturazione edilizia: ovvero gli interventi che sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi attraverso un insieme sistematico di opere che possono portare alla creazione di un organismo edilizio in parte o in tutto diverso dall’originario. Questi interventi interessano il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione e anche la modifica di nuovi inserimenti e e impianti. Appartengono a questa sezione anche gli interventi di demolizione e di ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria, fatta salve le procedure da attuare per garantire la normativa antisismica e quelli rivolti al ripristino di edifici o di sezioni di essi in parte crollati o demoliti.
  • interventi di nuova costruzione: ovvero gli interventi che interessano la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio dove le opere non rientrano in quelle esposte precedentemente.
  • interventi di ristrutturazione urbanistica: ovvero gli interventi  rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, i quali interessano un insieme sistematico di interventi di natura edile che comprendono la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e anche della rete stradale.

Permessi per costruire: le diverse tipologie

E’ importante conoscere queste definizioni, perché nel momento in cui si sceglie di intraprendere un lavoro edile è necessario richiedere un certo tipo di richiesta o si comunicazione. Si tratta dei permessi per costruire.

Per i lavori di manutenzione ordinaria serve la Comunicazione di Inizio Lavori, chiamata C.I.L che deve essere preparata su apposita modulistica fornita dal comune dove si trova l’immobile.

 Per i lavori di manutenzione straordinaria, serve la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la C.I.L.A. a patto che i lavori non prevedano interventi sulle strutture, modifiche che interessano il numero di unità immobiliari o modifiche alla destinazione di uso.

Se la C.I.L.A. non è necessaria si deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la S.C.I.A., che viene richiesta per lavori di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di restauro.

Alcuni comuni prevedono l’introduzione della Denuncia di Inizio di Attività, la D.I.A. per interventi come il cambio di destinazione d’uso, la demolizione e conseguente ricostruzione ed essa può essere richiesta anche per interventi che interessano l’ampliamento o la soprelevazione, ovvero le nuove costruzioni.

Le nuove costruzioni devono infine essere attuate con il Permesso di Costruire. Si tratta di un universo molto tecnico, quindi sta alla competenza del tecnico di fiducia riuscire a comprendere quali sono i documenti che servono per dare inizio ai lavoro e comprendere quali sono i costi e i tempi che seguono i diversi permessi per costruire che vigono nel nostro paese.

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Permessi per costruire: le differenze a norma di legge
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Quali sono i permessi per costruire e in base a che regole devono essere richiesti?

Sentiamo spesso parlare di Scia, Dia e di acronimi incomprensibili che riguardano i permessi per costruire o ampliare gli edifici. Come è possibile orientarsi in questo universo così tecnico? La legge italiana ha diviso i permessi in base a particolari requisiti, alle caratteristiche dei lavori, ovvero alla portata e anche ad altri fattori che analizzeremo assieme. Vediamo quindi quali sono i permessi per costruire e quali sono le loro caratteristiche principali.

Permessi per costruire: i diversi interventi

Gli interventi che vengono attuati negli edifici sono regolati dal Testo Unico dell’Edilizia, (d.p.r. 380/2001 all’articolo 3 che si chiama Definizione degli interventi Edilizi, comma 1. Questi interventi si dividono in:

  • interventi ordinari: ovvero gli interventi che interessano le opere di riparazione, la sostituzione il rinnovamento delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare oppure a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici che già esistono.
  • interventi di manutenzione straordinaria: ovvero le opere e le modifiche che si propongono necessarie per rinnovare o sostituire delle parti, anche strutturali, degli edifici. Queste opere si intendono necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici ma non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliare e non devono apportare modifiche alla destinazione d’uso dell’immobile stesso.
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo: ovvero gli interventi edilizi che sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e quindi ad assicurarne l’integrità e la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Nel rispetto degli elementi formali, strutturali e tipologici dell’organismo, i lavori devono consentire una destinazione d’uso compatibile. Questi interventi interessano il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
  • interventi di ristrutturazione edilizia: ovvero gli interventi che sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi attraverso un insieme sistematico di opere che possono portare alla creazione di un organismo edilizio in parte o in tutto diverso dall’originario. Questi interventi interessano il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione e anche la modifica di nuovi inserimenti e e impianti. Appartengono a questa sezione anche gli interventi di demolizione e di ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria, fatta salve le procedure da attuare per garantire la normativa antisismica e quelli rivolti al ripristino di edifici o di sezioni di essi in parte crollati o demoliti.
  • interventi di nuova costruzione: ovvero gli interventi che interessano la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio dove le opere non rientrano in quelle esposte precedentemente.
  • interventi di ristrutturazione urbanistica: ovvero gli interventi  rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, i quali interessano un insieme sistematico di interventi di natura edile che comprendono la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e anche della rete stradale.

Permessi per costruire: le diverse tipologie

E’ importante conoscere queste definizioni, perché nel momento in cui si sceglie di intraprendere un lavoro edile è necessario richiedere un certo tipo di richiesta o si comunicazione. Si tratta dei permessi per costruire.

Per i lavori di manutenzione ordinaria serve la Comunicazione di Inizio Lavori, chiamata C.I.L che deve essere preparata su apposita modulistica fornita dal comune dove si trova l’immobile.

 Per i lavori di manutenzione straordinaria, serve la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la C.I.L.A. a patto che i lavori non prevedano interventi sulle strutture, modifiche che interessano il numero di unità immobiliari o modifiche alla destinazione di uso.

Se la C.I.L.A. non è necessaria si deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la S.C.I.A., che viene richiesta per lavori di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di restauro.

Alcuni comuni prevedono l’introduzione della Denuncia di Inizio di Attività, la D.I.A. per interventi come il cambio di destinazione d’uso, la demolizione e conseguente ricostruzione ed essa può essere richiesta anche per interventi che interessano l’ampliamento o la soprelevazione, ovvero le nuove costruzioni.

Le nuove costruzioni devono infine essere attuate con il Permesso di Costruire. Si tratta di un universo molto tecnico, quindi sta alla competenza del tecnico di fiducia riuscire a comprendere quali sono i documenti che servono per dare inizio ai lavoro e comprendere quali sono i costi e i tempi che seguono i diversi permessi per costruire che vigono nel nostro paese.

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