Cosa cambia con il decreto sugli edifici ad energia quasi zero?

Mancava e se ne sentiva il bisogno. La crescente attenzione per il risparmio energetico, per la bioedilizia e per la costruzione di case passive ha finalmente convinto le regioni ad elaborare un decreto che facesse chiarezza in materia e che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo 1 luglio 2015. Ma cosa si intende per edificio a d energia quasi zero? Secondo il decreto vi rientrano tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
• tutti i requisiti previsti con i valori
vigenti dall’1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dall’1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
• gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi indicati negli allegati, ovvero una copertura del 50%.

Positivo o negativo? Dipende, ma il tetto del 50% sulla copertura delle energie rinnovabili è molto basso e alcuni edifici probabilmente ne riserntiranno.

Come avverranno i calcoli nel decreto sugli edifici ad energia quasi zero?

Per calcolare la prestazione energetica degli edifici il Mini Decreto adotta le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE e della serie UNI/TS 11300, la quale si divide in microsezioni che interessano i diversi aspetti di calcolo, consultabili nel portale ufficiale di riferimento.

Cosa cambia nell’immediato con il decreto sugli edifici ad energia quasi zero?

Fino al 1 luglio 2015 tutto rimane come è al momento presente, dopo di che sarà interessante vedere come avviene la migrazione fra il vecchio sistema e il nuovo. Sarà inoltre interessante comprendere come va a cambiare l’analisi e la certificazione energetica degli edifici, anche se l’introduzione del nuovo decreto non implica alcuna ri-certificazione dei software. Chi ha effettuato la certificazione energetica può quindi ‘respirare’ in quanto tutti i software di recente certificati riguardo alle UNI/TS 11300:2014 sono già in possesso dei requisiti che richiedono lo scostamento massimo dei risultati di calcolo del +/- 5%.

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• tutti i requisiti previsti con i valori
vigenti dall’1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dall’1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
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Positivo o negativo? Dipende, ma il tetto del 50% sulla copertura delle energie rinnovabili è molto basso e alcuni edifici probabilmente ne riserntiranno.

Come avverranno i calcoli nel decreto sugli edifici ad energia quasi zero?

Per calcolare la prestazione energetica degli edifici il Mini Decreto adotta le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE e della serie UNI/TS 11300, la quale si divide in microsezioni che interessano i diversi aspetti di calcolo, consultabili nel portale ufficiale di riferimento.

Cosa cambia nell’immediato con il decreto sugli edifici ad energia quasi zero?

Fino al 1 luglio 2015 tutto rimane come è al momento presente, dopo di che sarà interessante vedere come avviene la migrazione fra il vecchio sistema e il nuovo. Sarà inoltre interessante comprendere come va a cambiare l’analisi e la certificazione energetica degli edifici, anche se l’introduzione del nuovo decreto non implica alcuna ri-certificazione dei software. Chi ha effettuato la certificazione energetica può quindi ‘respirare’ in quanto tutti i software di recente certificati riguardo alle UNI/TS 11300:2014 sono già in possesso dei requisiti che richiedono lo scostamento massimo dei risultati di calcolo del +/- 5%.

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