Cos’è la DIA e in che casi va richiesta
DIA

Cos’è la DIA? In che casi deve essere presentata? Scopriamo a cosa si riferisce questo permesso di costruire.

Il nostro viaggio fra i diversi permessi per costruire continua con la DIA, forse il più famoso e fino a poco tempo fa controverso permesso per costruire, che si deve richiedere in fase di ristrutturazione degli edifici. Va innanzitutto specificato che con il pacchetto Edilizia del 2012, il governo ha cercato di snellire le procedure burocratiche che interessano la costruzione di nuovi immobili e il risanamento di quelli esistenti, proponendosi di accorciare i termini di inizio dei lavori per accelerare l’inizio delle opere. Il decreto ha quindi introdotto la SCIA e ribadito i casi in cui la DIA deve essere presentata.

La DIA, o Denuncia di Inizio Attività in edilizia, interessa le opere per le quali non è bastevole presentare una SCIA e quelle soggette alla richiesta del permesso di costruire, chiamato anche Super DIA. In questo caso si tratta di interventi di ristrutturazione che vengono definiti ‘pesanti‘, in quanto si propongono di dare vita ad un edificio in tutto o parte diverso dal progetto originale. La DIA interessa anche gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni urbanistiche e i lavori che secondo le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al suddetto permesso di costruire. Ecco secondo le tabelle dell’art. 22, comma 3 del T.U. edilizia quali sono i casi in cui bisogna presentare la DIA:

– Gli interventi di “ristrutturazione pesante” ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U. edilizia:
1) interventi che determinano la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, comportano mutamenti delle destinazioni d’uso;
2) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
3) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
4) interventi per i quali le varie leggi regionali prevedano la possibilità di ricorrere alla DIA in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire

Quali sono le maggiori differenze fra DIA e SCIA?

La prima sostanziale differenza fra SCIA e DIA riguarda i tempi, in quanto la SCIA permette di iniziare i lavori il giorno stesso della presentazione della domanda, al quale seguono 60 giorni durante i quali gli organi di controllo hanno il compito di verificare l’esattezza dei dati contenuti quindi procedere se vengono riscontrate delle irregolarità. La Dia richiede invece che si attendano 30 giorni per costruire dalla data di presentazione e solo trascorso questo tempo è possibile iniziare i lavori, salvo che non venga comunicato l’odine motivato di non presentare i lavori per valutazioni effettuate dal comune dove si trova l’immobile.
Per quanto riguarda i punti comuni, sia la DIA che la SCIA hanno efficacia limitata a 3 anni e i lavori che non vengono ultimati in questo periodo di tempo richiedono la presentazione di un nuovo permesso. Come la SCIA, anche la DbIA è ammessa nel caso di immobili vincolati, ma deve sussistere il preventivo rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Di base, la DIA viene quindi richiesta se i lavori da eseguire rientrano nella tabella specificata dalla legge di riferimento e comporta un termine di accettazione di trenta giorni, che deve essere calcolato da chi esegue i lavori.

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La DIA, o Denuncia di Inizio Attività in edilizia, interessa le opere per le quali non è bastevole presentare una SCIA e quelle soggette alla richiesta del permesso di costruire, chiamato anche Super DIA. In questo caso si tratta di interventi di ristrutturazione che vengono definiti ‘pesanti‘, in quanto si propongono di dare vita ad un edificio in tutto o parte diverso dal progetto originale. La DIA interessa anche gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni urbanistiche e i lavori che secondo le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al suddetto permesso di costruire. Ecco secondo le tabelle dell’art. 22, comma 3 del T.U. edilizia quali sono i casi in cui bisogna presentare la DIA:

– Gli interventi di “ristrutturazione pesante” ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U. edilizia:
1) interventi che determinano la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, comportano mutamenti delle destinazioni d’uso;
2) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
3) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
4) interventi per i quali le varie leggi regionali prevedano la possibilità di ricorrere alla DIA in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire

Quali sono le maggiori differenze fra DIA e SCIA?

La prima sostanziale differenza fra SCIA e DIA riguarda i tempi, in quanto la SCIA permette di iniziare i lavori il giorno stesso della presentazione della domanda, al quale seguono 60 giorni durante i quali gli organi di controllo hanno il compito di verificare l’esattezza dei dati contenuti quindi procedere se vengono riscontrate delle irregolarità. La Dia richiede invece che si attendano 30 giorni per costruire dalla data di presentazione e solo trascorso questo tempo è possibile iniziare i lavori, salvo che non venga comunicato l’odine motivato di non presentare i lavori per valutazioni effettuate dal comune dove si trova l’immobile.
Per quanto riguarda i punti comuni, sia la DIA che la SCIA hanno efficacia limitata a 3 anni e i lavori che non vengono ultimati in questo periodo di tempo richiedono la presentazione di un nuovo permesso. Come la SCIA, anche la DbIA è ammessa nel caso di immobili vincolati, ma deve sussistere il preventivo rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Di base, la DIA viene quindi richiesta se i lavori da eseguire rientrano nella tabella specificata dalla legge di riferimento e comporta un termine di accettazione di trenta giorni, che deve essere calcolato da chi esegue i lavori.

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