Cos’è la SCIA e quando si deve presentare
SCIA

Cos’è la SCIA e quando si deve presentare?

Approfondiamo il nostro articolo sulle varie tipologie di permessi per costruire partendo da uno dei più richiesti e forse diffusi del nostro presente. Si tratta della SCIA, acronimo che indica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si tratta della dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare oppure cessare un’attività produttiva, sia essa commerciale, artigianale o industriale senza la necessità di attendere i tempi e le verifiche preliminari svolti dagli enti competenti, in quanto la pratica produce infatti effetti immediati dal momento della sua presentazione.

Trattandosi di una pratica che non implica verifiche preventive, la SCIA deve essere corredata dalle opportune autocertificazioni, che interessano i requisiti soggettivi, quindi morali e professionali richiesti per svolgere determinate attività, nonché i requisiti oggettivi, ovvero le conformità urbanistiche, relative all’edilizia e ad altri aspetti come il settore ambientale e la situazione igienico sanitaria. Può capitare che alla SCIA debbano essere allegati degli elaborati planimetrici e tecnici. E’ quindi compito del tecnico di fiducia compilare questa pratica nel rispetto delle leggi vigenti.

 La pubblica amministrazione alla quale viene inviata la SCIA deve accertare entro il termine di 60 giorni il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati all’interno del documento e quindi operare positivamente oppure negativamente in base alle rilevazioni effettuate. Va considerato che la SCIA è stata introdotta nel 2011 per rendere più snelle le procedure burocratiche per far partire i cantieri edilizi. In effetti i lavori possono essere iniziati il giorno stesso della presentazione della pratica in comune, evitando l’attesa di trenta giorni della DIA.

 Per quali interventi edilizi serve la SCIA?

La SCIA deve essere letta come una semplificazione della DIA, quindi gli interventi sono gli stessi per i quali in passati era obbligatorio presentare quella tipologia di dichiarazione. La SCIA va presentata nel caso di:

  • manutenzione straordinaria;
  • ristrutturazione edilizia;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • azioni su edifici che alterano la loro sagoma ma che rispettano la volumetria e i vincoli;
  • azioni indirizzate al ripristino (totale o parziale) di edifici in parte demoliti o crollati.

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Trattandosi di una pratica che non implica verifiche preventive, la SCIA deve essere corredata dalle opportune autocertificazioni, che interessano i requisiti soggettivi, quindi morali e professionali richiesti per svolgere determinate attività, nonché i requisiti oggettivi, ovvero le conformità urbanistiche, relative all’edilizia e ad altri aspetti come il settore ambientale e la situazione igienico sanitaria. Può capitare che alla SCIA debbano essere allegati degli elaborati planimetrici e tecnici. E’ quindi compito del tecnico di fiducia compilare questa pratica nel rispetto delle leggi vigenti.

 La pubblica amministrazione alla quale viene inviata la SCIA deve accertare entro il termine di 60 giorni il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati all’interno del documento e quindi operare positivamente oppure negativamente in base alle rilevazioni effettuate. Va considerato che la SCIA è stata introdotta nel 2011 per rendere più snelle le procedure burocratiche per far partire i cantieri edilizi. In effetti i lavori possono essere iniziati il giorno stesso della presentazione della pratica in comune, evitando l’attesa di trenta giorni della DIA.

 Per quali interventi edilizi serve la SCIA?

La SCIA deve essere letta come una semplificazione della DIA, quindi gli interventi sono gli stessi per i quali in passati era obbligatorio presentare quella tipologia di dichiarazione. La SCIA va presentata nel caso di:

  • manutenzione straordinaria;
  • ristrutturazione edilizia;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • azioni su edifici che alterano la loro sagoma ma che rispettano la volumetria e i vincoli;
  • azioni indirizzate al ripristino (totale o parziale) di edifici in parte demoliti o crollati.

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