Il nuovo Ape: in vigore dal 1°ottobre
Nuovo Ape

Il Nuovo Ape è entrato in vigore il 1° Ottobre 2015

Dal 1°Ottobre 2015 si è rinnovato l’Ape, l’Attestato di Prestazione Energetica, divenuto obbligatorio in seguito al decreto ministeriale del 26 Giugno 2015. Gli atti sono stati pubblicati e sono consultabili nella Gazzetta Ufficiale numero 162 del 15 Luglio e si basano sulla direttiva europea 2010/31/Ue e sulla legge italiana 90/2013. La sezione legislativa interessa la modalità di calcolo del rendimento energetico degli edifici e i requisiti minimi che devono possedere le nuove costruzioni. La legge stabilisce anche quali sono le guide linea per la compilazione della relazione tecnica di progetto che attesta l’appartenenza dell’edificio alle prescrizioni di contenimento dei consumi e anche le linee guida per il rilascio dell’Ape. Dal punto di vista legislativo, la normativa sulla certificazione energetica è parte del Decreto 192/2005 e delle successive modifiche, mentre i requisiti tecnici abilitato all’attestato di Certificazione Energetica dipendono dal Dpr 75/2013.

Nuovo Ape: di cosa si tratta

Il nuovo Ape è il documento che attesta l’efficienza energetica di un immobile, il quale serve per decretare quale è il fabbisogno di energia richiesto e di conseguenza il suo consumo medio. Le modifiche previste interessano il sistema con cui i tecnici abilitati esaminano la singola abitazione o l’intero immobile ed esso ha una validità base di dieci anni.

Il nuovo Ape è necessario per tutti i nuovi edifici e per i risanamenti e spetta al costruttore far redarre il documento da tecnici incaricati in caso di creazione di un nuovo immobile. Il certificato deve essere redatto e consegnato agli acquirenti quando si cede a titolo oneroso un immobile, sia che si tratti di locazione che di compravendita. In caso di affitto, l’Ape viene consegnato in copia conforme all’originale che rimane al proprietario, mentre in caso di compravendita esso deve essere allegato agli atti.Se l’Ape non è disponibile, il contratto non viene considerato nullo, ma sono previste delle sanzioni molto salate per chi non rispetta la normativa, che variano da 3mila fino a 18mila euro.

Nuovo Ape: a cosa serve?

Si tratta di un documento che attesta le performance dell’immobile, ovvero l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile e rinnovabile che interessa l’intero fabbricato. Il valore conteggia la richiesta di energia non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda, la refrigerazione estiva e anche la ventilazione meccanica se presente. L’indice è espresso in kWh per metro quadrato anno. L’Ape contiene gli indici relativi alle fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, suddivisi per voci ben distinte. A conti fatti si tratta di un indice che dichiara il livello di comfort globale dell’abitazione e che sarà probabilmente impiegato (come tutt’ora accade) per diversificare gli edifici in base alla bontà della loro costruzione.

Da ottobre tutta l’Italia sarà chiamata ad unificarsi ad un Ape unico per tutti, perché fino all’entrata in vigore della norma l’Ape poteva essere diversificato in base alle regioni. Questa scelta ha permesso ad alcune regioni, soprattutto del nord, di portarsi avanti e di dare vita ad una sorta di targa energetica antesignana del presente attestato. L’unica eccezione interessa la provincia autonoma di Bolzano che continuerà a seguire il protocollo CasaClima che tiene già conto di tutti i parametri stabiliti dalla normativa.

La performance complessiva dello spazio abitativo verrà, come accadeva anche con le precedenti certificazioni, dichiarata con una lettera che varia dalla A fino alla G. I livelli sono dieci e i primi quattro fanno riferimento alla lettera A. Si tratta delle classi energetiche A1, A2, A3, A4, dove quest’ultima è la più efficiente.

Su che base viene calcolato l’Ape? Esiste un modello, chiamato edificio ombra, e tutti i dati raccolti vengono comparati con i dati relativi a questo edifico per poter attribuire una classe energetica in base al valore e all’impatto energetico dell’immobile.

Ape: chi lo redige?

Il nuovo Ape può essere redatto da tecnici qualificati singoli oppure associati all’Esco, l’Energy Service Company. L’Ape può essere redatto anche da tutti gli enti e dagli organismi che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Dpr 75/2015 e che dimostrano di essere accreditati a livello nazionale. Per essere valido, il nuovo Ape deve essere redatto da un tecnico che ha eseguito almeno un sopralluogo e un rilievo nel sito. Alcune regioni che hanno inoltre stabilito delle regole precise sulla redazione dell’Ape e possono richiedere che i tecnici abilitati siano iscritti agli elenchi locali gestiti dalla regione oppure da un ente incaricato dalla stessa.

Il costo della nuova certificazione energetica può variare da 100 euro fino a 300 euro per i casi più complessi. La cifra richiesta per la redazione può variare anche in base alla posizione dell’edificio e alle sue caratteristiche. E’ compito del costruttore, del proprietario e di chi vende e/o affitta l’immobile redigere il nuovo Ape al momento di una nuova locazione o compravendita e mai delle persone che acquistano o che prendendo in locazione un edificio.

Nuovo Ape: cosa rimane del vecchio Aqe?

L’aqe, Attestato di Qualificazione Energetica rimane, ma la differenza principale è che questo documento propone una classe energetica e non la stabilisce. Il documento può essere redatto in modo facoltativo da un tecnico in fase di progettazione o realizzazione di un edifico e può essere inteso come una sorta di ‘calco’, dal quale procedere per stilare il nuovo Ape, che ha validità legale.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Articoli Recenti

CALENDARIO DEI POST

aprile 2024
L M M G V S D
« dic    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Il nuovo Ape: in vigore dal 1°ottobre
Nuovo Ape

Il Nuovo Ape è entrato in vigore il 1° Ottobre 2015

Dal 1°Ottobre 2015 si è rinnovato l’Ape, l’Attestato di Prestazione Energetica, divenuto obbligatorio in seguito al decreto ministeriale del 26 Giugno 2015. Gli atti sono stati pubblicati e sono consultabili nella Gazzetta Ufficiale numero 162 del 15 Luglio e si basano sulla direttiva europea 2010/31/Ue e sulla legge italiana 90/2013. La sezione legislativa interessa la modalità di calcolo del rendimento energetico degli edifici e i requisiti minimi che devono possedere le nuove costruzioni. La legge stabilisce anche quali sono le guide linea per la compilazione della relazione tecnica di progetto che attesta l’appartenenza dell’edificio alle prescrizioni di contenimento dei consumi e anche le linee guida per il rilascio dell’Ape. Dal punto di vista legislativo, la normativa sulla certificazione energetica è parte del Decreto 192/2005 e delle successive modifiche, mentre i requisiti tecnici abilitato all’attestato di Certificazione Energetica dipendono dal Dpr 75/2013.

Nuovo Ape: di cosa si tratta

Il nuovo Ape è il documento che attesta l’efficienza energetica di un immobile, il quale serve per decretare quale è il fabbisogno di energia richiesto e di conseguenza il suo consumo medio. Le modifiche previste interessano il sistema con cui i tecnici abilitati esaminano la singola abitazione o l’intero immobile ed esso ha una validità base di dieci anni.

Il nuovo Ape è necessario per tutti i nuovi edifici e per i risanamenti e spetta al costruttore far redarre il documento da tecnici incaricati in caso di creazione di un nuovo immobile. Il certificato deve essere redatto e consegnato agli acquirenti quando si cede a titolo oneroso un immobile, sia che si tratti di locazione che di compravendita. In caso di affitto, l’Ape viene consegnato in copia conforme all’originale che rimane al proprietario, mentre in caso di compravendita esso deve essere allegato agli atti.Se l’Ape non è disponibile, il contratto non viene considerato nullo, ma sono previste delle sanzioni molto salate per chi non rispetta la normativa, che variano da 3mila fino a 18mila euro.

Nuovo Ape: a cosa serve?

Si tratta di un documento che attesta le performance dell’immobile, ovvero l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile e rinnovabile che interessa l’intero fabbricato. Il valore conteggia la richiesta di energia non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda, la refrigerazione estiva e anche la ventilazione meccanica se presente. L’indice è espresso in kWh per metro quadrato anno. L’Ape contiene gli indici relativi alle fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, suddivisi per voci ben distinte. A conti fatti si tratta di un indice che dichiara il livello di comfort globale dell’abitazione e che sarà probabilmente impiegato (come tutt’ora accade) per diversificare gli edifici in base alla bontà della loro costruzione.

Da ottobre tutta l’Italia sarà chiamata ad unificarsi ad un Ape unico per tutti, perché fino all’entrata in vigore della norma l’Ape poteva essere diversificato in base alle regioni. Questa scelta ha permesso ad alcune regioni, soprattutto del nord, di portarsi avanti e di dare vita ad una sorta di targa energetica antesignana del presente attestato. L’unica eccezione interessa la provincia autonoma di Bolzano che continuerà a seguire il protocollo CasaClima che tiene già conto di tutti i parametri stabiliti dalla normativa.

La performance complessiva dello spazio abitativo verrà, come accadeva anche con le precedenti certificazioni, dichiarata con una lettera che varia dalla A fino alla G. I livelli sono dieci e i primi quattro fanno riferimento alla lettera A. Si tratta delle classi energetiche A1, A2, A3, A4, dove quest’ultima è la più efficiente.

Su che base viene calcolato l’Ape? Esiste un modello, chiamato edificio ombra, e tutti i dati raccolti vengono comparati con i dati relativi a questo edifico per poter attribuire una classe energetica in base al valore e all’impatto energetico dell’immobile.

Ape: chi lo redige?

Il nuovo Ape può essere redatto da tecnici qualificati singoli oppure associati all’Esco, l’Energy Service Company. L’Ape può essere redatto anche da tutti gli enti e dagli organismi che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Dpr 75/2015 e che dimostrano di essere accreditati a livello nazionale. Per essere valido, il nuovo Ape deve essere redatto da un tecnico che ha eseguito almeno un sopralluogo e un rilievo nel sito. Alcune regioni che hanno inoltre stabilito delle regole precise sulla redazione dell’Ape e possono richiedere che i tecnici abilitati siano iscritti agli elenchi locali gestiti dalla regione oppure da un ente incaricato dalla stessa.

Il costo della nuova certificazione energetica può variare da 100 euro fino a 300 euro per i casi più complessi. La cifra richiesta per la redazione può variare anche in base alla posizione dell’edificio e alle sue caratteristiche. E’ compito del costruttore, del proprietario e di chi vende e/o affitta l’immobile redigere il nuovo Ape al momento di una nuova locazione o compravendita e mai delle persone che acquistano o che prendendo in locazione un edificio.

Nuovo Ape: cosa rimane del vecchio Aqe?

L’aqe, Attestato di Qualificazione Energetica rimane, ma la differenza principale è che questo documento propone una classe energetica e non la stabilisce. Il documento può essere redatto in modo facoltativo da un tecnico in fase di progettazione o realizzazione di un edifico e può essere inteso come una sorta di ‘calco’, dal quale procedere per stilare il nuovo Ape, che ha validità legale.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Articoli Recenti

CALENDARIO DEI POST

aprile 2024
L M M G V S D
« dic    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930